Corte Costituzionale 113/2015

La velocità: unità derivata «con riguardo, come tertium comparationis, alla normativa di cui alla legge 1 agosto 1991, n. 273 (Istituzione del sistema nazionale di taratura), che prevede anche la velocità quale unità di misura derivata»  Art. 4 Centri di taratura 1) I centri di taratura sono costituiti da laboratori di idonea valenza tecnica e organizzativa convenzionati con gli istituti metrologici primari per l’effettuazione della taratura degli strumenti di misura sulla base di campioni secondari confrontati periodicamente con i campioni nazionali. 2) Il Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato (ora MISE Ministero dello Sviluppo Economico) d’intesa con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, dispone annualmente la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’elenco dei centri di taratura convenzionali. Ne consegue che solo laboratori accreditati presso il MISE possono eseguire tarature, e che solo il MISE può omologare gli strumenti misuratori di velocità.

Legislazione

Le stesse leggi completate dalla sent. 113/20015 della Corte Costituzionale, ci hanno permesso di scoprire che gli autovelox  & Co  sono tutti irregolari e culminanti con la redazione da parte delle forze dell’ordine di verbali illegittimi, sebbene “Gli organi di Polizia Stradale  sono deputati alla verifica ed al controllo della sussistenza della omologazione  e del funzionamento degli apparecchi misuratori di velocità”.  ( Corte di Cassazione Civile sez. 2a  sent 22041/2009)

La soluzione era sotto gli occhi di tutti, ma per taluni è stata necessaria  la sentenza 113/2015 della Corte costituzionale per vedere ciò che già da molti anni noi sostenevamo. Noi con tale sentenza, siamo  andati ben oltre alla semplice lettura della stessa rivolta alla taratura, in quanto ora,  è dimostrabile per legge, sia  la mancanza di omologazione del modello, che dell’approvazione dell’apparato effettivamente utilizzato.

Ci permettiamo comunque di rappresentare che redigere un verbale in violazione delle leggi, sono atti penalmente perseguibili, oltremodo d’ufficio, sarebbe quindi opportuno che gli agenti prima di redigere un verbale verifichino quanto appresso anche in virtù della sentenza 113/2015 della Corte costituzionale.

  1. La sussistenza della “debita omologazione” (art. 142/6 del C.d.S.) del modello da parte del MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) e non del MIT (Ministero delle Infrastrutture e Trasporti), quest’ultimo incompetente per legge.
  2. Che l’apparato effettivamente utilizzato  sia provvisto di approvazione  come da art 345/2 del reg. di esec. del C.d.S. e  questo deve essere rilasciato dal MIT ex LL.PP., e solo tale certificato autorizza la tolleranza del 5% con un minimo di 5 km
  3. Che il laboratorio che abbuia eseguito la taratura sia accreditato presso il MISE e non il MIT

L. 11 agosto 1991, n. 273.
Istituzione del sistema nazionale di taratura.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199.
1. Sistema nazionale di taratura.
1. Il sistema nazionale di taratura è costituito dagli istituti metrologici primari e dai centri di taratura e ha il compito di assicurare la riferibilità ai campioni nazionali dei risultati delle misurazioni.
2. Il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato svolgono, previe opportune intese, ciascuno per la parte di propria competenza, funzioni di indirizzo e coordinamento del sistema nazionale di taratura

Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato
D.M. 30/11/1993, n. 591
Regolamento concernente la determinazione dei campioni nazionali di talune unità di misura del Sistema internazionale (SI) in attuazione dell’art. 3 della L. 11 agosto 1991, n. 273.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio 1994, n. 37. S.O.
IL MINISTRO DELL’INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO
Vista la legge 11 agosto 1991, n. 273 , che istituisce il Servizio nazionale di taratura e in particolare, gli articoli 3 e 6;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802 , e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina le unità di misura legali, comprendenti le unità di misura SI di base, supplementari e derivate;  …………[ omissis] …..

I Campioni nazionali di unità “SI” di base sono:
Cap. I
1. GRANDEZZA: LUNGHEZZA
Unità di misura: metro

3. GRANDEZZA: TEMPO
Unità di misura: secondo

Si ricorda ancora che la Corte costituzionale con la sent 113/2015 ha detto a chiare note che la velocità seppur non sia una unità di misura è la componente di due unità di misura, appunto spazio (metro) e tempo (secondo), pertanto soggetta alla legge 273/1991.

Il D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 20, ha espressamente attribuito “alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (ora MISE) le funzioni esercitate dagli Uffici metrici provinciali

D.Lgs. 31/03/1998, n. 112
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 aprile 1998, n. 92, S.O.

stabilendo quanto segue:

criterio gerarchico
criterio cronologico
criterio di specialità
criterio di competenza

Si è voluto di proposito evidenziare il criterio di competenza proprio per far risaltare che  per la L. 11 agosto 1991, n. 273 , sia la taratura che omologazione sono atti esclusivi del  MISE e non del MIT
Art. 18. Funzioni e compiti conservati allo Stato
In vigore dal 15 dicembre 1999
1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:

c) la determinazione dei campioni nazionali di unità di misura; la conservazione dei prototipi nazionali del chilogrammo e del metro; la definizione di norme in materia di metrologia legale; la omologazione di modelli di strumenti di misura; (10)

In conclusione:

A parte il cronotachigrafo, regolarmente omologato dal Ministero dello Sviluppo Economico, le apparecchiature c.d. Autovelox, Tutor, Vergilius e Telelaser  che sono, appunto, strumenti di misura non essendone omologati i prototipi,  non possono essere  approvate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti  le singole apparecchiature destinate a misurare la velocità proprio perché manca alla base il provvedimento di omologazione del così detto modello.

Viene del tutto spontaneo pensare che per non incorrere in fattispecie penali quale è l’abuso di ufficio  si preferisce confondere le idee con argomentazioni capziose e /fuorvianti facendo riferimento a varie circolari o disposizioni che non hanno di per se norme legislative e non provengono da uno dei rami del parlamento, lasciando al singolo agente accertatore la responsabilità penale consentendo di sottoscrivere l’Atto Giudiziario  con la formula “accertato con apparecchiatura  omologata o debitamente omologata attestazione falsa non corrisponde alla verità considerato che il verbale notificato trattasi di documento pubblico redatto dal Pubblico Ufficiale  destinato a provare la verità ai sensi dell’articolo 2700 del c.c..